Servizi Tari

In questa pagina trovi tutte le informazioni sui servizi TARI e i recapiti degli uffici a cui rivolgerti.

Ufficio Tari

Comune di Volterra

PIAZZA DEI PRIORI, 12

56048 VOLTERRA PI

Email: [email protected]

Pec: [email protected]

Telefono: 0588 86050 seguito dall'int. 0112

Martedì 14:45 - 17:45
Mercoledì 10:00 - 13:00
Giovedì 14:45 - 17:45

Chiama il numero verde 800 68 92 05

Lista Servizi

Il contribuente può presentare richiesta di attivazione del servizio (dichiarazione iniziale TARI) compilando l'apposito modulo qui allegato, differenziato per utenze domestiche e utenze non domestiche.

La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile e produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, come indicato dal contribuente, salve le ulteriori verifiche che possano incidere sulla pretesa impositiva.
La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, se gli elementi impositivi rimangono invariati.

Il modulo di richiesta di attivazione del servizio, correttamente compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesso tramite e-mail o PEC all'Ufficio TARI.

In alternativa, la richiesta di attivazione del servizio può essere presentata online, accedendo tramite SPID alla propria area personale.

Documenti correlati

Modello attivazione servizio tari utenza domestica (PDF 0.33MB) Modello attivazione servizio tari utenza non domestica (PDF 0.25MB)

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Sportello telematico

Il contribuente può presentare richiesta di cessazione del servizio compilando l'apposito modulo qui allegato, unico per utenze domestiche e utenze non domestiche.

La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
Resta salva la possibilità di dimostrare che l’obbligo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Il modulo di richiesta di cessazione del servizio, correttamente compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesso tramite e-mail o PEC all'Ufficio TARI.

In alternativa, la richiesta di cessazione del servizio può essere presentata online, accedendo tramite SPID alla propria area personale.

Documenti correlati

Modulo per la richiesta di cessazione del servizio utenze domestiche (PDF 0.33MB) Modulo per la richiesta di cessazione del servizio utenze non domestiche (PDF 0.25MB)

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Il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione degli importi contenuti all'interno di solleciti di pagamento con notifica e di avvisi di accertamento entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute, compilando l'apposito modulo qui allegato, unico per utenze domestiche e utenze non domestiche.
L'importo minimo rateizzabile è di € 100,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese. Qualora l'importo, al netto degli interessi da calcolare, sia superiore a € 20.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto richiedente.
Sulle somme rateizzate maturano interessi nella misura legale.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

La rateizzazione può essere concessa nei seguenti termini:
- da € 100,01 a € 500,00 fino a tre rate mensili;
- da € 500,01 a € 1000,00 fino a sei rate mensili;
- da € 1000,01 a € 2000,00 fino a dodici rate mensili;
- da € 2000,01 a € 4000,00 fino a diciotto rate mensili;
- da € 4000,01 a € 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre € 6000,01 fino a trentasei rate mensili.


Il Comune garantisce, inoltre, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi bonari di liquidazione nei seguenti casi:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del contribuente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell’avviso bonario di liquidazione. L’Ente provvederà in tale caso ad allegare all’avviso bonario di liquidazione i modelli F24 per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorati degli interessi nella misura legale.

Il modulo di richiesta di rateizzazione degli importi, correttamente compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesso tramite e-mail o PEC all'Ufficio TARI.

In alternativa, la richiesta di rateizzazione degli importi può essere presentata online, accedendo tramite SPID alla propria area personale.

Documenti correlati

Modulo per la richiesta di rateizzazione dei pagamenti TARI (PDF 0.64MB)

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Il contribuente può presentare richiesta di rettifica degli importi versati e non dovuti entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione compilando l'apposito modulo qui allegato, unico per utenze domestiche e utenze non domestiche.

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune provvede attraverso le seguenti modalità:
a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni lavorativi tra la data di ricevimento della richiesta e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
L’importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile se inferiore a cinquanta (50) euro.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
Il rimborso del tributo può avvenire mediante compensazione tra debito e credito sia dello stesso tributo sia relativamente a tributi differenti, nonché sia con riferimento alla stessa annualità che ad annualità differenti, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile, a norma dell’art. 24 bis del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Il modulo di richiesta di rettifica degli importi versati e non dovuti, correttamente compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesso tramite e-mail o PEC all'Ufficio TARI.

In alternativa, la richiesta di rettifica degli importi può essere presentata online, accedendo tramite SPID alla propria area personale.

Documenti correlati

Modulo per la richiesta di rettifica degli importi TARI (PDF 0.21MB)

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Il contribuente può presentare richiesta di variazione del servizio compilando l'apposito modulo qui allegato, unico per utenze domestiche e utenze non domestiche.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, ad eccezione delle richieste di fuoriuscita dal pubblico servizio di cui all’articolo 238, comma 10 d.lgs. 152/06 che devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Il modulo di richiesta di variazione del servizio, correttamente compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesso tramite e-mail o PEC all'Ufficio TARI.

In alternativa, la richiesta di attivazione del servizio può essere presentata online, accedendo tramite SPID alla propria area personale.

Documenti correlati

Modulo per la richiesta di variazione TARI utenze domestiche (PDF 0.33MB) Modulo per la richiesta di variazione TARI utenze non domestiche (PDF 0.25MB)

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